Nuova direttiva europea sulle attrezzature a pressione 2014/68/EU
La Direttiva Europea sulle Attrezzature a Pressione (PED 97/23/CE) è cambiata. Oltre alla nuova numerazione 2014/68/UE, sono state introdotte altre modifiche che riguardano i fabbricanti, gli importatori e i distributori di attrezzature a pressione.
Due sono gli aspetti fondamentali alla base della nuova Direttiva Europea sulle Attrezzature a Pressione:
Il precedente criterio per la determinazione del gruppo di fluidi (1 pericoloso o 2 non pericoloso), che si basava sulla direttiva 67/548/CEE, è sostituito dall’articolo 13 della nuova direttiva e ora si basa sul regolamento 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il “Nuovo Quadro Normativo”. Si tratta di un’iniziativa più ampia dell’Unione Europea volta ad allineare nove direttive UE del “Nuovo Approccio” al “Nuovo Quadro Normativo” adottato nel 2008. Secondo la Commissione Europea, il nuovo quadro normativo mira a razionalizzare e semplificare le norme per l’immissione sul mercato delle attrezzature a pressione, alla luce della crescente concorrenza di attrezzature certificate in modo fraudolento.
Non vi sono modifiche ai requisiti essenziali di sicurezza. Secondo la nuova direttiva, le approvazioni esistenti sono valide. L’articolo 48 recita: “I certificati e le decisioni rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità ai sensi della direttiva 97/23/CE sono validi ai fini della presente direttiva”.
Modifiche alla designazione di alcuni moduli di valutazione
Le modifiche alla Direttiva Europea sulle Attrezzature a Pressione sono ampie e comprendono la classificazione dei fluidi, i requisiti per i fabbricanti e gli organismi notificati, fino alle procedure per la valutazione della conformità. La designazione di alcuni moduli di valutazione della conformità è cambiata come indicato di seguito:
|
DIRECTIVA 97/23 / EC |
DIRECTIVA 2014/68 / EU |
|
A1 |
A2 |
|
B1 |
B (DISEÑO TIPO) |
|
B |
B (PRODUCCION TIPO) |
| C |
C2 |
Un aspetto del nuovo quadro giuridico è il riconoscimento che non sono solo i fabbricanti ad avere un ruolo da svolgere per garantire che sul mercato dell’UE arrivino solo attrezzature sicure e conformi. Affinché ciò avvenga, l’intera catena di fornitura deve fare la propria parte e per questo motivo la nuova direttiva sulle attrezzature a pressione introduce il termine “operatori economici” e stabilisce obblighi giuridici per ciascuno di essi. In questo senso, ai sensi della nuova direttiva europea sulle attrezzature a pressione 2014/68/UE, è considerato operatore economico chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
- un fabbricante
- un rappresentante autorizzato da un fabbricante situato al di fuori dell’Unione europea
- un importatore
- un distributore
La revisione chiarisce inoltre che, se un importatore o un distributore immette sul mercato attrezzature o assemblaggi a pressione con il proprio nome o marchio commerciale, o modifica l’attrezzatura in qualche modo, sarà considerato un fabbricante e dovrà quindi assumersi la responsabilità legale della conformità del prodotto, compresa la valutazione di conformità.
SACOME è autorizzata a fabbricare apparecchiature di qualsiasi categoria e ad apporre il marchio CE sulle proprie apparecchiature, poiché il suo sistema di qualità è conforme ai requisiti dei moduli H/H1 della nuova Direttiva Europea sulle Apparecchiature a Pressione. 2014/68/UE.
Questo diagramma di flusso mostra il processo per determinare la categoria delle apparecchiature e fornisce anche una sintesi del coinvolgimento degli organismi notificati nel processo di valutazione della conformità:
Referencias: Colin Pimley – Technical Manager, Lloyd’s Register Verification
